STATUTO VIGENTE

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Fondazione costituita in Volterra il 14 luglio 1998 presso il Notaio Dott. Francesco Marcone

e registrata a Volterra con atto n. 290 serie I in data 30 luglio 1998

Art.1

E' costituita, per volontà dei Signori:

BALDINI Roberto

BERTINI Rossana

BIONDI Sandra

GAZZARRI Gabriele

GHILLI Sabina

GIUSTARINI Carlo

LUPETTI Massimo

una Fondazione denominata "Fondazione LAURO PAPI" in memoria di Lauro Papi, medico volterrano nato a Volterra il 9 aprile 1941 e morto a Pisa il 27 ottobre 1994, il quale con le Sue grandi doti umane e professionali e con la Sua appassionata attività ha saputo far nascere e crescere una moderna Cardiologia nella realtà ospedaliera di Volterra, ponendone le premesse per lo sviluppo nel settore della riabilitazione.

La Fondazione ha sede in Volterra.

Art. 2

La Fondazione Lauro Papi ha i seguenti scopi:

a)     promuovere e sostenere la crescita e lo sviluppo delle strutture sanitarie pubbliche e private presenti e future operanti a Volterra, come in tutto il resto del mondo, sia nel settore della ricerca che in quello dell'assistenza, in tutti i campi della Medicina, ed in particolare in quello della Cardiologia.

b)     promuovere e valorizzare l'immagine di Volterra quale sede di attività sanitarie pubbliche e private e di attività culturali e scientifiche in tutti i campi della Medicina, ed in particolare in quello della Cardiologia.

c)      promuovere e realizzare iniziative scientifiche di formazione ed aggiornamento professionale per i Medici e per il personale sanitario in genere, in tutti i campi della Medicina, ed in particolare in quello della Cardiologia.

d)     promuovere la cultura della salute, della prevenzione e della riabilitazione delle malattie, in particolare quelle cardiovascolari.

Art. 3

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito da un capitale di lire 2.100.000,- (duemilionicentomila) versato dai Fondatori, il quale potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati, ed erogazioni di quanti abbiano desiderio di contribuire all'operatività ed al potenziamento della Fondazione medesima, nonché dalle quote sociali annuali.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con il suo patrimonio. Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad amministrare il denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più opportuno per il raggiungimento degli scopi per i quali è costituita.

Art. 4

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione e da un Comitato Direttivo.

Art. 5

Sono Membri del Consiglio di Amministrazione:

-        I Fondatori di cui al precedente Art. 1

-        Il Sindaco pro-tempore del Comune di Volterra

-        Le due figlie Laura e Chiara, o, in mancanza, i più prossimi delle loro rispettive discendenze in linea retta, ovvero, in mancanza, il più prossimo dei loro rispettivi parenti in linea collaterale, ed in ogni caso, a parità di grado il più anziano.

-        Il Decano del Senato Accademico

-        I Rappresentanti eletti dall'Assemblea dei Soci Ordinari, in ragione di uno di diritto e di uno ogni 5 (cinque) Soci Ordinari.

-        I Soci Onorari

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la decadenza dalla condizione di Consigliere comunque acquisita coloro che, facendo parte dell’Organismo, non partecipano alle sue riunioni per più di due volte consecutive senza giustificato motivo.

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, che dura in carica tre anni e può essere confermato.

La carica di Presidente è affidata, per il primo triennio dopo la costituzione della Fondazione, al sig. Dott. Carlo Giustarini.

Art. 7

Il Comitato Direttivo è composto di quattro membri, e precisamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi Componenti

Art. 8

Il Comitato Direttivo è presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza dal componente più anziano.

Art. 9

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

a)     di nominare i Membri del Comitato Direttivo

b)     di approvare entro il mese di dicembre il conto preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di febbraio il conto consuntivo dell'anno precedente.

c)      di provvedere sugli affari che gli siano proposti dal Comitato Direttivo

d)     la determinazione dell'ammontare della quota sociale annuale

e)     di nominare i Soci Onorari, personalità che si sono particolarmente distinte nella promozione e realizzazione degli scopi per i quali la Fondazione è costituita e/o nel sostegno alla Fondazione medesima.

f)      di nominare i Soci Accademici

g)     di ratificare le domande di iscrizione dei Soci Ordinari che sono state accettate dal Presidente

h)     di decidere l'espulsione dalla Fondazione dei Soci Ordinari o la decadenza dalle cariche rivestite in ragione di comportamenti o azioni che contrastino con gli scopi per i quali la Fondazione è costituita.

I Soci Onorari partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con diritto di voto, e sono esonerati dal pagamento della quota sociale annuale.

Art. 10

Il Comitato Direttivo ha tutti gli altri poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, in ordine al perseguimento degli scopi per i quali la Fondazione è costituita.

Art. 11

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Inoltre, il Presidente:

a) convoca il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Direttivo e l'Assemblea dei Soci Ordinari, e li presiede, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze.

b) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengano deliberati.

c) sorveglia sul buon andamento amministrativo della Fondazione.

d) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora lo si renda necessario.

e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e si rapporta con le autorità tutorie.

f) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo al Comitato Direttivo.

In caso di mancanza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Membro del Comitato Direttivo più anziano di età.

g) accetta le domande di iscrizione dei Soci Ordinari; l’iscrizione conferisce al Socio tutti i diritti e doveri previsti dallo Statuto, e deve essere comunque ratificata dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all'anno, e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Art. 13

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando, in prima convocazione, sono presenti la metà più uno dei suoi Membri:  in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Membri presenti.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese:  in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I Consiglieri possono essere rappresentati, per delega scritta, da altri Consiglieri; ogni Consigliere non potrà essere delegato da più di 3 (tre) Consiglieri assenti.

Art. 14

I verbali del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro, e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio stesso, il quale provvede pure a determinarne i compiti e la retribuzione.

Art. 16

I Componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell'ufficio e salvo che alcuno di essi sia chiamato alla carica di Segretario.

Art. 17

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio i 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 18

Per la realizzazione degli scopi e delle finalità previste all'Art. 2, la Fondazione si avvale anche della collaborazione di un Senato Accademico, organo tecnico-scientifico costituito dai Soci Accademici nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta motivata del Presidente, in rapporto al ruolo svolto nel campo della Scienza Medica e della Sanità più in generale, ed in particolare nel campo della Cardiologia.

Il Senato Accademico elegge nel suo seno un Decano, che partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con diritto di voto.

Art. 19

Sono Soci Ordinari della Fondazione coloro i quali si riconoscono negli scopi e nelle finalità della Fondazione medesima, la cui domanda di iscrizione è stata accettata dal Presidente, salvo successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione, e che sono in regola con il pagamento della quota sociale annuale. La condizione di Socio Ordinario si perde per morosità quando per due anni consecutivi non si sia provveduto alla corresponsione della quota sociale annuale prevista.

L'Assemblea dei Soci Ordinari formula proposte in merito ai programmi di attività da sviluppare di anno in anno per la realizzazione degli scopi per i quali la Fondazione è costituita, ed elegge nei suo seno i suoi rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Soci Ordinari è convocata dal Presidente, che la presiede, e si riunisce di norma in via ordinaria due volte all'anno, o, in via straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di un terzo dei Soci Ordinari: la convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci Ordinari sono assunte a maggioranza; in caso di assenza o impedimento del Presidente l'Assemblea è presieduta dal Socio più anziano.

L’Assemblea dei Soci Ordinari, ad ogni rinnovo della Presidenza della Fondazione, elegge nel suo seno un numero di Consiglieri di Amministrazione pari ad uno ogni cinque Soci Ordinari che vanno a sostituire la rappresentanza precedentemente eletta prima della riunione del Consiglio di Amministrazione che eleggerà il nuovo Presidente.

Art. 20

Le modifiche e le integrazioni del presente Statuto sono adottate con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme vigenti

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